Sez. U, Sentenza n. 3476 del 14/04/1994 (Rv. 486162 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi | Dei premi - Azione per l'accertamento e la liquidazione di questi ultimi - Prescrizione ordinaria - Operatività- Interruzione - Mezzi - Verbali dei funzionari ispettivi - Rilevanza - Prescrizione breve ex art. 12 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esclusione - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi
L'azione dell'I.N.A.I.L. per l'accertamento e la liquidazione dei premi di assicurazione dovuti dai datori di lavoro è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria - suscettibile di interruzione per mezzo dei verbali ispettivi redatti da funzionari dello stesso istituto, preposti alle verifiche ed agli accertamenti, presso i datori di lavoro, di eventuali violazioni delle disposizioni in materia - e non a quella breve di cui all'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che si riferisce soltanto all'azione diretta al soddisfacimento dei crediti dell'I.N.A.I.L. non solo astrattamente accertabili, ma accertati, liquidi e divenuti, in concreto, esigibili attraverso l'avvenuta comunicazione della liquidazione eseguita al datore di lavoro, senza che rilevi in contrario la circostanza che, anche prima di tale momento, l'istituto disponga, a seguito di accertamento ispettivo, degli elementi necessari alla liquidazione del premio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)