Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990 (Rv. 470256 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - ADEMPIMENTO DI UN DEBITO SCADUTO - ASSOGGETTABILITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A NEGOZI REALIZZATI IN FUNZIONE NOVATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - ADEMPIMENTO DI UN DEBITO SCADUTO - ASSOGGETTABILITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A NEGOZI REALIZZATI IN FUNZIONE NOVATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il principio della non assoggettabilità ad Azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, stabilito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., deve intendersi riferito all'adempimento in senso tecnico, e non trova pertanto, applicazione con riguardo a quei negozi, sia pure indiretti e complessi, che siano realizzati in funzione novativa di una preesistente obbligazione, che di conseguenza, specie quando alla Costituzione del nuovo titolo di credito si accompagni ex novo la prestazione di una garanzia ipotecaria, non essendo Atti dovuti bensì comportando una volontaria modificazione patrimoniale del debitore con rischio di compromissione delle pregresse ragioni di altri creditori, restano soggetti all'Azione revocatoria ordinaria ove ne concorrano le relative condizioni di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)