Sez. 6, Sentenza n. 53003 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/11/2017) Rv. 272266 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Persone dedite a "traffici delittuosi" - Nozione - Limitazione ai soggetti indiziati di reati a struttura negoziale - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la nozione di "traffici delittuosi", di cui all'art. 1 lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, non ricomprende qualsivoglia attività delittuosa idonea a generare un provento, dovendo essere riferita alle ipotesi di commercio illecito di beni materiali (ad esempio: stupefacenti, armi, materiale pedopornografico, denaro contraffatto, documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) ed immateriali (traffico di influenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti in tema di "privacy"), nonché a condotte "latu sensu" negoziali ed intrinsecamente illecite da cui sia derivato una qualche forma di provento (quali l'usura o la corruzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)