Sez. 2, Sentenza n. 33597 del 14/05/2009 Cc. (dep. 01/09/2009) Rv. 245251 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali antimafia - Successioni di leggi - Disciplina.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca sono applicabili, in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 L. n. 55 del 1990 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. dalla L. n. 125 del 2008, anche ai soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quali che siano i delitti da cui scaturiscano i proventi, soggetti menzionati nell'art. 1, nn. 1 e 2, L. n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 11 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)