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Sez. L, Sentenza n. 22621 del 26/10/2007 (Rv. 600259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia - Riferibilità della garanzia alle mensilità non corrisposte rientranti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale - Proroga convenzionale del termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, che prevede l'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, (ovvero la data di un'iniziativa giudiziaria per la realizzazione del credito diversa dalla istanza di fallimento), stabilisce un collegamento certo tra epoca di insorgenza del credito retributivo e insolvenza del datore di lavoro, escludendo, pertanto, che i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro possano farsi rientrare nei dodici mesi precedenti il "dies a quo" normativamente fissato mediante proroga, con accordo tra datore di lavoro e lavoratore, del termine di adempimento dell'obbligazione retributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)