Sez. L, Sentenza n. 22011 del 01/09/2008 (Rv. 604596 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Fondo di garanzia costituito presso l'INPS - Obbligo di pagare, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 27 gennaio 1992, i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro - Calcolo - Concessione della garanzia - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)