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Sez. L, Sentenza n. 829 del 08/02/1986 (Rv. 444366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DIRIGENTE COSIDDETTO MINORE O IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE DALLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DIRIGENTE COSIDDETTO MINORE O IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE DALLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CONDIZIONI.*

In tema di limitazioni dell'orario di lavoro del personale direttivo, il dirigente cosiddetto minore (o impiegato con funzioni direttive) - perché possa ritenersi esonerato dal rispetto delle norme limitative dell'orario di lavoro contenute negli artt. 1 RDL n. 692 del 1923 e 3 RD n. 1955 del 1923 - occorre che - pur essendo egli subordinato al vero e proprio direttore dell'azienda o di una Sezione dell'azienda - conservi pur sempre, nel disimpegno delle sue attribuzioni, possibilità di iniziativa e di autonomia tali da lasciar presumere che egli abbia, del tempo trascorso in servizio, una certa discrezionalità di alternanza in ordine all'effettivo impegno lavorativo ed al riposo. (V 323/84, mass n 432594; (V 3971/82, mass n 421919).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)