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Sez. L, Sentenza n. 3971 del 02/07/1982 (Rv. 421919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRETTIVO - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRETTIVO - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*

Ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo" di cui all'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 è comprensivo - come chiarito dall'art. 3 n. 2 del R.d. 10 settembre 1923 n. 1955 (regolamento per l'applicazione del R.d.l. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetta minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o Sezioni di aziende e, in definitiva, i capi-ufficio ed i capi-reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuali. (V 54/82, mass n 417738; (V 2715/81, mass n 413478; (V 4210/79, mass n 400726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)