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Sez. L, Sentenza n. 6369 del 14/07/1997 (Rv. 505936 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebite erogazioni all'assicurato - Verificatesi prima del 1 gennaio 1996 - Disciplina di cui ai commi duecentosessantesimo e segg. legge 662 del 1996 - Applicabilità - Limiti - Disposizioni precedenti in materia - Compatibilità - Operatività.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505936-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In materia di indebito previdenziale, l'art. 1, comma duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1 gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto, anche gli indebiti verificatesi prima del 1 gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri sanciti dalle disposizioni della legge n. 662 del 1996 citato solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile), possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)