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Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 13/02/1988 (Rv. 457626 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DOPO IL RICHIAMO IN FORMA NUMERICA DELLA CLAUSOLA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457626-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DOPO IL RICHIAMO IN FORMA NUMERICA DELLA CLAUSOLA - SUFFICIENZA.*

Nei contratti per adesione il requisito della specifica approvazione per iscritto, della clausola con la quale è derogata la Competenza per territorio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del codice civile è richiesto al fine di consentire al contraente più debole di rendersi conto della disciplina predisposta dalla controparte. Pertanto detta clausola può essere approvata da colui che vi presta adesione mediante la sola sottoscrizione apposta dopo il richiamo, espresso soltanto in Forma numerica, alla clausola derogativa, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto e non fa dubitare che essa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame ed è irrilevante che l'espressa approvazione si riferisca anche ad altre clausole particolarmente onerose anch'esse indicate attraverso riferimenti numerici. (Conf 5052/86, mass n 447703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)