Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989 (Rv. 463678 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - SOTTOSCRIZIONE RELATIVA AL RICHIAMO ALLA DEROGA CON LA SOLA INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA CLAUSOLA - EFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - SOTTOSCRIZIONE RELATIVA AL RICHIAMO ALLA DEROGA CON LA SOLA INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA CLAUSOLA - EFFICACIA.*
L'accordo che deroga alla Competenza territoriale, inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ovvero contenuto in moduli o formulari, è da ritenere valido, qualora sia approvato mediante apposita sottoscrizione - autonoma rispetto a quella di accettazione del contratto in generale - anche se esso sia richiamato con la sola indicazione del numero della clausola che lo contiene. (Conf 1565/88, mass n 457626; (Conf 5052/86, mass n 447703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)