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Sez. 2, Sentenza n. 5052 del 14/08/1986 (Rv. 447703 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - FORME.*
Stato
decisa il 1986-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447703-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - FORME.*

Il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola derogativa della Competenza (nella specie: per territorio) ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 secondo cod. civ., è richiesto al fine di consentire al contraente più debole di rendersi conto della disciplina predisposta dalla controparte. Pertanto, a tale scopo è sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo il richiamo, sia pure soltanto numerico, della clausola derogativa della Competenza, in quanto tale richiamo consente al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola stessa, mentre è irrilevante che la dicitura di espressa approvazione si riferisca pure ad altre clausole onerose dichiarate anch'esse con i rispettivi numeri. (Conf 5368/80, mass n 409244; (Conf 965/80, mass n 404404; (Conf 448/68, mass n 331471; (contra 6340/82, mass n 423979; (contra 4680/80, mass n 408493; (contra 742/80, mass n 404193; (contra 2035/78, mass n 391395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)