Sez. 6, Sentenza n. 790 del 01/03/1999 Cc. (dep. 03/08/1999) Rv. 216022 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Accertamenti che le legittimano - Mera esigenza di trascrizione di intercettazioni già utilizzate a fini cautelari - Ricorrenza del presupposto della proroga - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, ex art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., seppure può ammettersi che tale istituto, di carattere eccezionale, possa trovare applicazione non solo quando gli accertamenti particolarmente complessi siano ancora da compiere ma anche quando occorra valutare i risultati di accertamenti già eseguiti, è da escludere che tale presupposto ricorra nel caso in cui una simile valutazione sia stata positivamente già effettuata, ed occorra esclusivamente riprodurre in altra forma i risultati di accertamenti già acquisiti e utilizzati a fini processuali, come nel caso delle operazioni di trascrizione di intercettazioni, già utilizzate, sulla base dei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)