Sez. U, Sentenza n. 3708 del 19/11/1974 (Rv. 372241 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898, in relazione agli artt 7 e 138 della Costituzione, con riferimento all'art 34 del concordato tra l' Italia e la Santa Sede e agli artt 5 e 17 della legge 27 maggio 1929 n 847. Pertanto, il giudice italiano ha giurisdizione in ordine alle domande di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari. (Conf 3706'74; 1271'74, mass n 369331; (Conf 1333'73, mass n 369414; 1283'73, mass n 369353).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 138, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)