Sez. 1, Sentenza n. 6084 del 19/12/1978 (Rv. 395909 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice del merito sul carattere sconveniente od offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti, e sulla loro estraneita all'oggetto della lite, nonche l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione di dette espressioni, a norma dell'art 89 cod proc civ, integrano Esercizio di potere discrezionale, non censurabile in Sede di legittimita. (V 1306/75, mass n 374821; (V 2989/73, mass n 366663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)