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Sez. 1, Sentenza n. 6084 del 19/12/1978 (Rv. 395909 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395909-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice del merito sul carattere sconveniente od offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti, e sulla loro estraneita all'oggetto della lite, nonche l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione di dette espressioni, a norma dell'art 89 cod proc civ, integrano Esercizio di potere discrezionale, non censurabile in Sede di legittimita. (V 1306/75, mass n 374821; (V 2989/73, mass n 366663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)