Sez. 6, Sentenza n. 39240 del 23/09/2011 Cc. (dep. 28/10/2011) Rv. 251366 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Principio di specialità - Reati anteriori e diversi - Misure restrittive della libertà personale - Esecuzione - Possibilità - Preclusione - Limiti - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall'autorità giudiziaria spagnola era stata assolta dai reati oggetto del mandato di arresto europeo e, nel frattempo, processata in stato di libertà per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata, nell'ambito di un procedimento in cui era stata sospesa l'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso al fine di ottenere l'assenso dello Stato di consegna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 27 com. 3 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)