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Sez. 1, Sentenza n. 18778 del 27/03/2013 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 256013 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Principio di specialità - Reati antreriori e diversi - Misure restrittive delle libertà personale - Esecuzione - Possibilità - Preclusione.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256013-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la deroga al principio di specialità contenuta nell'art. 26 comma secondo lett. c) l. n. 69 del 2005, può essere interpretata, in conformità alla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, nel senso che il principio di specialità è inoperante non solo quando il titolo di reato per cui si procede è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, ma anche in ogni altro caso in cui si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure privative della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 27 com. 3 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)