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Sez. 1, Sentenza n. 2623 del 20/09/1971 (Rv. 353762 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353762-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il disporre la compensazione delle spese processuali costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice, al quale e inibito soltanto di porle, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 530'71, mass n 350217 e numerosissime altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)