Sez. 1, Sentenza n. 2623 del 20/09/1971 (Rv. 353762 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il disporre la compensazione delle spese processuali costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice, al quale e inibito soltanto di porle, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 530'71, mass n 350217 e numerosissime altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)