Sez. L, Sentenza n. 5811 del 10/03/2010 (Rv. 613326 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 - Interpretazione - Contributi maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Applicabilità del termine di prescrizione quinquennale dal 1° gennaio 1996 - Conseguenze - Denuncia dell'omissione contributiva da parte del lavoratore - Termine quinquennale decorrente dal 31 dicembre 1996 - Applicabilità della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ. - Sussistenza - Riscossione - Prescrizione quinquennale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, il principio secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1993, che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, al di fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, trova applicazione anche nel caso, contemplato dal comma 9, lett. a), ultima parte, dell'art. 3 cit., di denuncia da parte del lavoratore del mancato versamento dei contributi all'Istituto previdenziale, con la conseguenza che, in relazione ai contributi dovuti per anni anteriori all'entrata in vigore della legge, il termine entro il quale la denuncia dev'essere inoltrata è quello di cinque anni dal 31 dicembre 1996, potendo però detto termine essere inferiore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente, e che il diritto alla riscossione si prescrive entro il quinquennio dalla denuncia del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)