Sez. 3, Ordinanza n. 44415 del 30/09/2004 Cc. (dep. 16/11/2004) Rv. 230943 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE | Inammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate - Diversità della "causa petendi" - Irrilevanza - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE
L' inammissibilità dell'incidente di esecuzione nel caso in cui l'istanza sia una mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata (art. 666, comma secondo, cod.proc.pen) si configura anche nel caso di diversità della "causa petendi" posta a fondamento di una nuova istanza sul medesimo titolo esecutivo se il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità. (La Corte ha osservato che tale ulteriore requisito, benché non testualmente previsto dalla disposizione citata, risulta desumibile dal principio di efficienza processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)