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Sez. 1, Sentenza n. 7217 del 05/12/1986 (Rv. 449291 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZI DOVUTI AL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449291-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZI DOVUTI AL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE.*

In tema di Determinazione dell'indennità per la Costituzione di servitù di elettrodotto, l'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 prevede e regola distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire, e precisamente, quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica (liquidabile sempre che sia concretamente provato il corrispondente danno che la presenza della linea arreca), quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine, ecc.). (Conf 4407/83, mass n 429316; (Conf 4356/82, mass n 422328; (Conf 1298/81, mass n 411892).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)