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Sez. 1, Sentenza n. 2959 del 29/03/1996 (Rv. 496711 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - CAVI E LINEE ELETTRICI E RADIOFONICI | Servitù di elettrodotto - Determinazione dell'indennità - Criteri - Fruizione del bene ambiente - Diritto soggettivo del singolo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496711-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - CAVI E LINEE ELETTRICI E RADIOFONICI

Ai fini della determinazione dell'indennità di imposizione della servitù di elettrodotto, ai sensi dell'art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, il potere di fruizione da parte del singolo del bene costituito dall'ambiente può assumere la configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni ambientali, come si verifica nell'ipotesi di proprietà (o di titolarità di altri diritti che assicurino l'utilizzazione) di beni immobili, i quali traggano dall'ambiente il loro pregio particolare, quanto a produttività, amenità od altro (nella specie, la costruzione di un traliccio sulla sommità di una collina aveva deturpato il paesaggio collinare toscano riducendo il valore di due fabbricati adibiti ad abitazione posti sul fondo asservito).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)