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Sez. L, Sentenza n. 12774 del 17/12/1997 (Rv. 511000 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri ex accordo interconfederale del 1965 - Criterio delle esigenze tecnico - produttive - Prevalenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511000-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In occasione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, nella scelta dei lavoratori da licenziare vanno seguiti i tre criteri, previsti dall'accordo interconfederale in materia, relativi alle esigenze tecnico - produttive, ai carichi di famiglia e all'anzianità, che vanno applicati congiuntamente, con la facoltà tuttavia per il datore di lavoro di privilegiare il criterio delle esigenze tecnico - produttive, che è il più coerente con il fine di consentire all'azienda di rimanere sul mercato, nei limiti in cui tale coerenza sia ravvisabile in concreto.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)