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Sez. L, Sentenza n. 1201 del 03/02/2000 (Rv. 533418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri ex art. 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 - Criterio delle esigenze tecniche e produttive - Prevalenza - Ammissibilità - Lavoratori assunti obbligatoriamente - Inclusione fra i lavoratori da licenziare - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, il principio previsto dagli art. 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, secondo cui i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso fra loro, se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno solo di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecniche e produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione di personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. In tale visuale, è possibile valutare anche la posizione dei lavoratori assunti per collocamento obbligatorio, anche se per effetto del licenziamento l'aliquota di posti ad essi riservata per legge rimanga scoperta, posto che il richiamo - contenuto nella disposizione dell'art. 9 secondo comma della legge n. 79 del 1983 - alle quote previste dalla legge n. 482 del 1968 si riferisce solo alle percentuali del numero dei lavoratori invalidi da includere nel licenziamento collettivo e perciò non assicura, una volta operato il licenziamento, la proporzione fra soggetti protetti e personale occupato (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione ad un accordo sindacale in base al quale per la scelta del personale da porre in mobilità doveva aversi riguardo all'età e all'anzianità di servizio idonee al godimento del trattamento pensionistico, aveva ritenuto che esattamente il datore di lavoro avesse privilegiato le esigenze produttive includendo fra i lavoratori da licenziare quelli assunti obbligatoriamente, in condizione comunque di usufruire di un trattamento pensionistico).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)