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Sez. 2, Sentenza n. 2780 del 28/03/1997 (Rv. 503370 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debiti di valore - Danno da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503370-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno da ritardato conseguimento delle somme liquidate per debiti di valore, come il danno da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale, deve essere determinato computando gli interessi prima sull'originario equivalente pecuniario del bene perduto e quindi sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione, restando escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito o da quella della domanda giudiziale sull'intera somma rivalutata definitivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)