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Sez. 1, Sentenza n. 2926 del 05/07/1977 (Rv. 386475 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - SEMPLICE COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386475-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - SEMPLICE COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*

Affinche lo stato di separazione fra coniugi, di cui all'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, possa ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione, e, quindi, non idoneo a giustificare la pronuncia di divorzio, e necessaria la ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la restaurazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi medesimi, cessata con la separazione. A tal fine, pertanto, non e sufficiente la mera ripresa della materiale coabitazione, ove non risulti che questa sia accompagnata dal ristabilimento della comunione fra coniugi, nel senso indicato. (V 3051/76, mass n 381824; (V 414/76, mass n 379065).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)