Sez. 1, Sentenza n. 6860 del 17/11/1983 (Rv. 431522 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Affinché lo stato di separazione tra i coniugi di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 possa ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione e quindi non idoneo per la pronunzia di divorzio è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronunzia di separazione, onde non sono sufficienti a tal fine i saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato perdurante di separazione. (V 3269/80, mass n 407071; (V 2926/77, mass n 386475; (V 3051/76, mass n 381824; (V 414/76, mass n 379065).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)