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Sez. 1, Sentenza n. 1313 del 22/02/1990 (Rv. 465460 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465460-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, per accertare se a conoscere dell'opposizione alla stima sia competente il tribunale, a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ovvero la Corte d'appello, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è necessario verificare il procedimento di Determinazione dell'indennità di espropriazione adottato in concreto dalla pubblica amministrazione, atteso che la Competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello sussiste, in considerazione del suo carattere eccezionale e soppressivo di un grado del giudizio di merito, soltanto se ed in quanto la stima sia stata eseguita dall'ufficio tecnico erariale (o dalle apposite commissioni provinciali) a norma degli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971. (Conf 445/89, mass n 461565; (Conf 1691/88, mass n 457705).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)