Sez. L, Sentenza n. 11158 del 16/07/2003 (Rv. 565163 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia - Divieto di cumulo con le rendite vitalizie ex art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Divieto di cumulo in generale - Decreto legge n. 346 del 2000, artt. 73, comma primo, e 78, comma ventesimo, legge n. 388 del 2000 - Contenuto - Eliminazione dalla decorrenza ivi prevista.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 e venuto meno per il futuro in base al decreto legge 24 novembre 2000, n. 346,(i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e all'art. 73, comma primo della stessa legge - non riguarda i trattamenti di reversibilità di vecchiaia, atteso che opera unicamente per le prestazioni originate dalla titolarità, in capo al dante causa, di un trattamento a carico dell'INPS, attribuitogli per lo stesso evento inabilitante (infortunio o malattia professionale)che abbia anche comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 346 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)