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Sez. L, Sentenza n. 16129 del 22/12/2000 (Rv. 542867 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Trattamenti di riversibilità derivanti da pensione di vecchiaia - Divieto di cumulo con le rendite vitalizie, ex art. 1, comma 43, Legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Morte del dante causa conseguente all'infortunio indennizzato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542867-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 - fra le pensioni di inabilità, di riversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di riversibilità di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di riversibilità deve intendersi come fatto solo alla riversibilità originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio o alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di riversibilità e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilità di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'INAIL, allo stesso modo di come il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)