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Sez. L, Sentenza n. 24199 del 30/12/2004 (Rv. 578622 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Divieto di cumulo con la rendita vitalizia, ex art. 1 legge n. 335 del 1995 - Operatività - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578622-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo - di cui all'art. 1, Comma quarto3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - suppone la liquidazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, in base ai criteri per essi stabiliti, oltre che della rendita da infortunio o da malattia professionale e, peraltro, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale, mentre sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)