diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16105 del 20/12/2001 (Rv. 551274 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Rapporti tra pensione di riversibilità e rendita vitalizia INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale con esito mortale - Art. 73, comma primo, legge n. 388 del 2000 - Contenuto precettivo - Interpretazione autentica dell'art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 335 del 1995 - Conseguente ampliamento della non operatività del divieto di cumulo tra le due suddette prestazioni - Termini.
Stato
decisa il 2001-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551274-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In materia di rapporti tra la pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per infortunio sul lavoro o per malattia professionale con esito mortale, l'art. 73, comma primo, della legge n. 388 del 2000, nell'interpretare autenticamente l'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge n. 335 del 1995, ha inteso estendere, a decorrere dal primo luglio 2001, la non operatività del divieto di cumulo tra le due suddette provvidenze - già affermata dalla giurisprudenza in riferimento all'ipotesi di pensione di riversibilità liquidata per anzianità di servizio - anche all'ipotesi in cui entrambe le prestazioni trovino titolo nello stesso evento invalidante.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)