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Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 07/07/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146396 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI APPELLO - IMPOSSIBILITA DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146396-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI APPELLO - IMPOSSIBILITA DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - NECESSITA.*

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e un istinto eccezionale, in quanto in tale grado di giudizio vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nella fase svoltasi dinanzi ai primi giudici. Non basta pertanto la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento, occorrendo invece che tale giudice ritenga, nella sua discrezionalita, di non poter decidere allo stato degli Atti. (Conf mass nn 104516, 126889 e 144590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)