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Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 25/05/1988 Ud. (dep. 23/06/1988) Rv. 178704 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI E CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178704-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI E CRITERI.*

L'istituto della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è eccezionale e la sua ammissibilità è informata al criterio dell'economia della prova che non tollera attività superflue, comprese quelle che avrebbero potuto (e dovuto), anche per iniziativa della difesa, essere espletate nel giudizio dibattimentale di primo grado. (Conf mass n 104516; (Conf mass n 163665).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)