Sez. 3, Sentenza n. 6047 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268829 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Patteggiamento - Obbligatorietà - Ragioni - Fattispecie in tema di violazioni tributarie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa. (Fattispecie in tema di violazioni tributarie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)