Sez. L, Sentenza n. 2286 del 01/02/2010 (Rv. 611947 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Titolari di pensione diretta a carico dell'INPDAP e di pensione di reversibilità a carico dell'INAIL - Applicabilità - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l'applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico dell'INPDAP e di una pensione di reversibilità a carico dell'INAIL.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 1 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 17 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)