diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7630 del 06/06/2000 (Rv. 537322 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Esecuzione forzata mobiliare presso terzi - Pignoramento di stipendi, pensioni o assegni assimilati dovuti dall' I.N.P.S. - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537322-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

In tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento di assegni a carico dell'I.N.P.S. (ente ricompreso tra le amministrazioni contemplate nell'art.4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, con conseguente individuazione del giudice territorialmente competente con riferimento alla stessa, a condizione che si tratti di assegni dovuti per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi dipendenti dall'ente erogatore, secondo quanto dispone l'art. 1 del citato D.P.R., radicandosi la competenza territoriale, nel caso di pensioni dovute ad altro titolo, nel luogo ove l'istituto ha sede, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)