diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010 (Rv. 614608 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode giudiziale di beni soggetti ad esecuzione - Decreto di liquidazione del compenso da parte del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Omissione - Conseguenze - Non definitività del provvedimento - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614608-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso al custode giudiziale dei beni, trattandosi di provvedimento che non ha carattere di definitività, in quanto altrimenti impugnabile con la specifica opposizione prevista ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 632, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)