Sez. 1, Sentenza n. 3112 del 07/05/1983 (Rv. 428028 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale le prove ematologiche e genetiche, per quanto da sole insufficienti a fornire la certezza del rapporto biologico di paternità o maternità naturale, sono utilizzabili per corroborare gli elementi extrascientifici previamente acquisiti attraverso prove testimoniali o documentali, ma la loro ammissibilità, come per qualsiasi altro mezzo di prova, è rimessa alla valutazione del giudice del merito, il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. (V 6400/80, mass nn 410147 e 410148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)