Sez. 1, Sentenza n. 247 del 12/01/1984 (Rv. 432509 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI - RISULTANZE - EFFETTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI - RISULTANZE - EFFETTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, gli accertamenti tecnico-scientifici (sulla base genetica dei caratteri rilevabili con indagini ematologiche ed immunogenetiche), svolti in certo numero, in combinazione tra loro e dando a ciascuno di essi il relativo valore ponderale, consentono di pervenire a risultati di elevato grado di probabilità anche "in positivo", con conseguente acquisizione di probabilità probative (derivanti cioè da riscontri tecnico-obiettivi valutati nel loro insieme secondo metodi offerti dalla scienza e da sole insufficienti a fornire la certezza) utilizzabili per corroborare gli elementi extra-scientifici emersi da prove testimoniali o documentali nel procedimento selettivo del soggetto responsabile (probabilità a priori) e, quindi, per la formazione del convincimento definitivo (probabilità a posteriori) del giudice, con la sintesi finale dei dati raccolti. Peraltro, il giudice, nel disporre tali accertamenti, non è tenuto ad ammettere tutte le indagini indicate come possibili dalla scienza, fino al raggiungimento della certezza assoluta, potendo essere coperto un certo margine di incertezza da elementi tratti legittimamente aliunde, tra i quali, tuttavia, non rientra la mera disponibilità dell'interessato a sottoporsi alle predette prove tecniche. (V 3112/83, mass n 428028; (V 6400/80, mass n 410147; (V 6400/80, mass n 410149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)