Sez. 3, Sentenza n. 343 del 20/01/1986 (Rv. 443963 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DEL CONDUTTORE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 363 DEL 1975 - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DEL CONDUTTORE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 363 DEL 1975 - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'indagine sul reddito complessivo annuo del conduttore per il riconoscimento del diritto o meno alla proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 363 del 1975, va condotta - qualora venga in rilievo il reddito con riferimento non all'anno da tale norma considerato (e cioè il 1973), bensì alla successiva epoca di scadenza del contratto (nella specie, 1975) - sulla base delle vigenti nuove norme concernenti la disciplina sull'imposta IRPEF, (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) avendo il mutato regime tributario reso inapplicabile il riferimento all'abrogato testo unico del 1958 da quella norma richiamato. Conseguentemente, nella Determinazione del reddito complessivo - che si effettua con la somma di tutti i tipi di redditi e la detrazione dei soli oneri specificamente previsti dallo art. 10 del citato decreto - non trova applicazione la disposizione del precedente regime relativa alla detraibilità della quota esente di lire 240.000, essendo stato abrogato l'art. 138 del T.U. Del 1958 che la prevedeva; mentre la detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito non incide sulla entità dello stesso, afferendo esclusivamente all'importo dell'imposta e, quindi, su un momento successivo alla Determinazione del reddito medesimo. (V 1399/83, mass n 426217; (V 6345/82, mass n 423984; (V 586/82, mass n 418328).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)