Sez. 3, Sentenza n. 6345 del 23/11/1982 (Rv. 423984 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERI DEDUCIBILI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERI DEDUCIBILI.*
In tema di Determinazione del reddito del conduttore - al fine di accertare se, al momento dell'entrata in vigore della legge dello equo canone, il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo fosse o meno riconducibile fra quelli già sottoposti alla proroga legale - occorre aver riguardo al "reddito complessivo netto" annuo del conduttore medesimo e cioè, al reddito imponibile ai fini dello IRPEF, formato da tutti i redditi del conduttore o subconduttore e degli altri soggetti aventi residenza anagrafica nell'alloggio, detratta soltanto, tra gli oneri deducibili, l'imposta locale sui redditi, che hanno concorso a formare il reddito complessivo (oltre all'imposta iscritta a ruolo nei confronti di società di persone e di associazioni tra artisti e professionisti), iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel corrispondente periodo di imposta, con esclusione di ogni altra imposta pagata nello stesso periodo. Conseguentemente, qualora trattasi di reddito di pensione, ai fini della Determinazione del reddito complessivo netto non deve essere detratta l'imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta alla fonte.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 62 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST., Legge 28/07/1978 num. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)