Sez. 5, Sentenza n. 905 del 18/01/2006 (Rv. 586722 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ordine di esibizione di documenti - Potere discrezionale - Limiti - Onere della prova - Ripartizione - Situazione probatoria tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata - Dovere di acquisizione - Mancato assolvimento - Motivazione - Necessità - Fattispecie in tema di mancata produzione in giudizio di documenti richiamati in avviso di accertamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dall'art. 7, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui esercizio, peraltro, non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, il quale grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Tuttavia, qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento, l'esercizio di tale potere istruttorio si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento dev'essere compiutamente motivato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento motivato "per relationem" attraverso il rinvio ad un processo verbale di constatazione, astenendosi immotivatamente dal disporre l'esibizione in giudizio di tale documento, non prodotto dall'Ufficio ma acquisito in un precedente giudizio avente analogo oggetto e conclusosi favorevolmente per il contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)