Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 19/03/2003 (Rv. 561245 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Ambito di applicazione - Contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato - Capitolato speciale - Parziale rinvio al capitolato generale - Disciplina applicabile - Questione di interpretazione negoziale - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. In tale caso, l'applicabilità o meno al contratto di appalto di specifiche norme del capitolato generale è questione di interpretazione negoziale, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile una specifica disposizione del capitolato speciale relativa ai termini di pagamento della USL appaltante, derogatoria rispetto alla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, così come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 10/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)