Sez. L, Sentenza n. 607 del 26/01/1979 (Rv. 396752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DIFFERENZE - RAPPORTO DI LAVORO STABILE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DIFFERENZE - RAPPORTO DI LAVORO STABILE - NOZIONE.*
Il termine di prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere nel momento della cessazione del rapporto, e non nel corso del rapporto stesso, quando questo non sia assistito dalla garanzia della stabilita, dovendosi ritenere stabile il rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina subordinante, sul piano sostanziale, la legittimita e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Cio, per le imprese private e nella generalita dei casi, coincide con l'ambito di operativita dello statuto dei lavoratori, dati gli effetti attribuiti dal suo art 18 all'ordine di riassunzione. (Conf 5208/77, mass n 388845; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)