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Sez. 3, Sentenza n. 30009 del 14/07/2011 Cc. (dep. 27/07/2011) Rv. 251289 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per la presentazione - Proposizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Tardività.
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251289-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

È inammissibile, perchè fuori termine, la dichiarazione di ricusazione proposta al momento coincidente con quello immediatamente successivo al compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, in quanto essa può essere presentata, per causa già nota, sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)