Sez. 2, Sentenza n. 40524 del 12/10/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232678 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Termine per la presentazione - Immediatamente dopo accertamento costituzione parti - Ragioni.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione
La dichiarazione di ricusazione fondata su causa nota può essere presentata nel giudizio, secondo la previsione dell'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari e quindi sino al momento immediatamente successivo al compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, sicché non è sufficiente, perché possa dirsi ammissibile, che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)