Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 23/06/1972 (Rv. 359322 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA NON UNIFORMATASI AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RIDUZIONE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA NON UNIFORMATASI AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RIDUZIONE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*
In materia di previdenza sociale, a seguito della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale (in virtu della quale e sufficiente, ai fini della invalidita pensionabile, anche nei confronti dell'operaio, la riduzione della capacita di guadagno a meno della meta) la Corte di Cassazione e tenuta a cassare con rinvio la decisione dei giudici di merito, che non si sia uniformata al predetto principio. (V 3767'71, mass n 355593).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)