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Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 23/06/1972 (Rv. 359322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA NON UNIFORMATASI AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RIDUZIONE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA NON UNIFORMATASI AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RIDUZIONE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*

In materia di previdenza sociale, a seguito della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale (in virtu della quale e sufficiente, ai fini della invalidita pensionabile, anche nei confronti dell'operaio, la riduzione della capacita di guadagno a meno della meta) la Corte di Cassazione e tenuta a cassare con rinvio la decisione dei giudici di merito, che non si sia uniformata al predetto principio. (V 3767'71, mass n 355593).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)