Sez. 1, Sentenza n. 6350 del 14/07/1997 (Rv. 505928 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI | Eccezioni extracartolari opponibili al girante - Loro opponibilità al giratario - Presupposti - Acquisto del titolo, fatto con il programma di danneggiare il debitore - Necessità - Onere della prova, per il debitore - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI
L'art. 1993 cod. civ., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. L'accertamento, anche in base a presunzioni, della sussistenza del predetto intento abusivo da parte del giratario, spetta al giudice del merito, ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)