diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4811 del 20/09/1984 (Rv. 436726 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - ECCEZIONI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - LORO OPPONIBILITÀ AL GIRATARIO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436726-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - ECCEZIONI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - LORO OPPONIBILITÀ AL GIRATARIO - PRESUPPOSTI.*

Il disposto dell'art. 21 della legge cambiaria e dell'art. 1993, secondo comma, cod. civ. va inteso nel senso che, ai fini della opponibilità al giratario delle eccezioni extracartolari opponibili al girante, non occorre la collusione tra questi due soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione - ricavabile dal giudice del merito attraverso elementi presuntivi e con indagine di fatto incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivata - di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante, e con la conoscenza del conseguente danno che il debitore medesimo avrebbe subito. (V 6431/81, mass n 417248; (Conf 5818/81, mass n 416537; (Conf 4703/80, mass n 408516).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)